Contributi per cessazione o delocalizzazione

Contributi dovuti in caso di cessazione dell’attività o delocalizzazione

Il D.L. 144/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23.09.2022, n. 223, prevede che in caso di cessazione dell’attività, anche per effetto di delocalizzazioni, senza la sottoscrizione del piano sindacale, il datore di lavoro deve pagare un contributo per ciascun lavoratore aumentato del 500% rispetto a quanto previsto dall’art. 2, c. 25 L. 92/2012. Secondo tale norma nei casi previsti di licenziamento collettivo senza accordo la sanzione equivale al 50% del trattamento mensile iniziale Aspi moltiplicato per 3. Con l’innalzamento del 500% della sanzione, considerando un salario minimo medio per ciascun lavoratore licenziato in assenza del piano concordato con i sindacati, la sanzione a carico dell’impresa ammonta a non meno di 9.000-10.000 euro per ogni dipendente. In aggiunta, nel caso in cui l’operazione comporti il 40% di licenziamenti dei dipendenti, l’impresa dovrà restituire le sovvenzioni, le agevolazioni e i contributi a carico della finanza pubblica percepiti nei 10 anni precedenti alla delocalizzazione

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