BONUS ENERGIA: 200 € DECRETO AIUTI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022, sono stati definiti i beneficiari del bonus 200 euro. Tale articolo disciplina le modalità di erogazione, la misura ed individua i soggetti tenuti alla presentazione dell’istanza e coloro che riceveranno l’indennità “in automatico”.

Le categorie rientranti sono: dipendenti, pensionati, disoccupati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile.

I datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di competenza del mese luglio, la somma di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui art. 1 comma 121 della legge numero 234/2021, ovvero, la riduzione di 0.8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Tale importo verrà compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile.

Per titolari di pensione, lavoratori domestici, co.co.co., lavoratori stagionali, tempi determinati e lavoratori occasionali, con reddito per l’anno 2021 non superiore ai 35mila euro, sarà l’Inps a provvedere all’erogazione del bonus.

LAVORATORI DIPENDENTI (art.31)
L’indennità una tantum pari a 200,00 euro verrà erogata dai datori di lavoro con il cedolino della mensilità di Luglio 2022. Il “Bonus Energia” spetta una sola volta, anche nel caso di lavoratori con una pluralità di rapporti di lavoro e viene riconosciuta in misura piena anche ai part time, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro.

La norma stabilisce che abbiano diritto al Bonus tutti i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022, e per almeno una mensilità, abbiano goduto della decontribuzione di 0,8 punti percentuali prevista per l’anno 2022 dalla Legge 234/2021, ovvero quei lavoratori che abbiano avuto un imponibile contributivo mensile inferiore a 2.692,00 euro in almeno uno dei primi 4 mesi del 2022.

Il datore di lavoro riconoscerà l’indennità in esame direttamente in busta paga per poi recuperare quanto erogato mediante compensazione nella denuncia contributiva del mese di Luglio 2022.

Il lavoratore dovrà preventivamente sottoscrivere una dichiarazione affermando:
– di non essere titolare di trattamenti di pensione o di reddito di cittadinanza;
– di non aver già percepito né di percepire in futuro da altri soggetti l’indennità prevista dall’articolo 31, D.L. 50/2021, sollevando il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità in caso di erogazione non spettante;
– di aver beneficiato presso altro datore di lavoro per almeno un mese nel periodo Gennaio-Aprile 2022 dell’esonero contributivo dello 0,8%, se assunto in corso d’anno 2022.

Si porta a conoscenza che la norma prevede che in assenza di tale dichiarazione debitamente sottoscritta dal lavoratore l’indennità una tantum non potrà essere erogata.

 

ALTRI BENEFICIARI (art. 32)
Hanno diritto all’indennità una tantum:

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
Tali soggetti per poter accedere all’indennità devono aver lavorato almeno 50 giornate nell’anno 2021 e che abbiano percepito, sempre nello stesso anno, un reddito non superiore a 35.000,00 euro. Per tali lavoratori non sarà l’attuale datore di lavoro ad erogare il bonus, ma direttamente l’Inps, previa presentazione di specifica domanda da parte del lavoratore.

I domestici
L’indennità spetta a condizione che il soggetto abbia in essere almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 Maggio 2022. Sarà l’Inps ad erogare direttamente l’indennità, previa presentazione di una domanda tramite gli istituti di patronato.

I Co.co.co.
L’indennità spetta a condizione che il soggetto abbia in essere al 18 Maggio 2022 un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscrizione alla Gestione separata, purché non percepisca trattamento pensionistico e purché non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità sarà corrisposta ai soggetti con reddito non superiore a 35.000,00 euro per l’anno 2021 e sarà l’Inps ad erogare direttamente l’indennità, previa presentazione di domanda.

Collaboratori occasionali
L’Inps erogherà direttamente l’indennità, previa presentazione di domanda, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Le condizioni per godere del beneficio sono:
• l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021; L’obbligo contributivo, ai sensi dell’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro.
A tal fine, il suddetto limite, come chiarito dalla prassi amministrativa, costituisce una fascia di esenzione, e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. (cfr. circolare Inps n. 103/2004).
• essere iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 al 18 maggio 2022.

Pensionati
L’indennità spetta a favore dei soggetti che percepiscono redditi di pensione e rientrano nei seguenti requisiti:
• essere residenti in Italia;
• essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
• essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000,00.
• di pensione o assegno sociale;
• di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
• trattamenti di accompagnamento alla pensione.

L’indennità verrà riconosciuta automaticamente dall’Inps o dall’Ente previdenziale individuato dall’Inps attraverso il casellario centrale dei pensionati.
Al fine di determinare il reddito fiscale 2021, sono espressamente esclusi:
• i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
• il reddito di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
Tutte le indennità indicate all’articolo 32 del decreto, salvo quelle a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, dei lavoratori domestici saranno erogate successivamente all’invio delle denunce contributive del mese di luglio 2022 da parte dei datori di lavoro.

DISCIPLINA COMUNE
Le prestazioni dell’articolo 32 non sono compatibili con quelle dell’articolo 31 e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

L’indennità una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

 

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