Con sentenza n. 38423 del 27 ottobre 2021, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, richiamando l’art. 90, comma 9, lettera a) del D.L.vo n. 81/2008, ha affermato che non assolve all’obbligo di verifica della idoneità tecnico professionale dell’appaltatore in un cantiere mobile o temporaneo il committente che limiti l’accertamento al mero controllo della iscrizione nel registro delle imprese, senza un controllo effettivo sulla struttura organizzativa dell’azienda incaricata e sulla adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata.