Con ordinanza n. 2246 del 26 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato la piena legittimità del licenziamento di un dirigente per giustificatezza (figura delineata dalla contrattazione collettiva dei dirigenti) che si era rivolto alla proprietà, attraverso mail con frasi “un po’ sopra le righe”. Di conseguenza, ha stabilito che non era dovuta l’indennità supplementare prevista dal contratto ma la sola indennità sostitutiva del preavviso.
La giustificatezza è un criterio più ampio della giusta causa ex art. 2119 c.c. , atteso che da essa sono esclusi unicamente il licenziamento discriminatorio e quello arbitrario.