Con ordinanza n. 1386 del 18 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale.
Ciò significa che il datore ha l’onere di provare che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti; quel che rileva è, in altri termini, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento.