La Corte di Cassazione, con ordinanza 16 dicembre 2921 n. 40314 si è pronunciata indicando che gli utili percepiti dal socio di una società di capitali, che svolge attività di lavoro autonomo, non sono soggetti a contribuzione.
In giudizio, l’Inps sosteneva che un lavoratore autonomo iscritto all’apposita gestione previdenziale dovesse versare i contributi su tutti i redditi percepiti nell’anno, compresi quelli d’impresa. Dando continuità al proprio recente orientamento interpretativo in materia, la Corte respinge tale pretesa, ricordando che la qualificazione previdenziale dei redditi d’impresa è rimessa alle norme fiscali, le quali qualificano gli utili di società di capitale come redditi di capitale, pertanto esclusi dalla contribuzione previdenziale.