[vc_row][vc_column][vc_column_text]In materia di strumenti giuridici contro la corruzione e le irregolarità del lavoro, ha recentemente trovato spazio nel nostro ordinamento il cosiddetto istituto del whistleblowing, vale a dire un sistema di regolamentazione volto a favorire la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti appartenenti ad amministrazioni sia pubbliche che private.
Nello specifico, tale fattispecie comprende sia delle misure di protezione volte a incoraggiare i lavoratori che siano venuti a conoscenza di irregolarità o reati, commessi o premeditati, presso la propria organizzazione a riferire tali episodi alla magistratura, all’ANAC o in generale agli enti predisposti, sia la possibilità di punire tali infrazioni mediante sanzioni amministrative, pecuniarie o penali.
In questo modo, si intende combattere ogni forma di comportamento elusivo o illecito non solo mediante provvedimenti a carico del soggetto colpevole, ma anche tramite l’incentivo di una tutela forte nei confronti del personale intenzionato a collaborare con gli organi anticorruzione. Tali segnalazioni avvengono solitamente ad opera di un lavoratore che, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, viene a conoscenza di irregolarità presenti sul posto di lavoro (es. rischi, frodi, pericoli che possano arrecare danno all’organizzazione, ai colleghi, ai clienti o in generale a chiunque, etc.) e decide di comunicarle alle autorità predisposte per tutela l’interesse collettivo dell’organizzazione e/o dei dipendenti.
Attraverso l’istituto del whistleblowing, prima con l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 per il settore pubblico e poi in modo più ampio con la legge n. 179/2017, viene adottato in Italia un sistema di prevenzione e di lotta ai fenomeni di corruzione sul posto di lavoro, che si adopera per tutelare i lavoratori che segnalano tali irregolarità (c.d. whistleblower) su due fronti: da una parte con la garanzia della riservatezza in fase di segnalazione dell’illecito, mentre dall’altra con una tutela volta ad evitare ogni forma di ripercussione nei confronti dei dipendenti
Dunque, garantendo una valida protezione in favore dei whistleblower si andrà ad incentivare e a combattere l’omertà dovuta alla paura di possibili ripercussioni sulla sfera personale dei dipendenti presso il luogo di lavoro. Per meglio specificare, il lavoratore che si trovi intenzionato a segnalare e riferire eventuali illeciti commessi o pianificati da parte dell’impresa (o dei suoi membri) si sentirà maggiormente incentivato a cooperare con gli enti predisposti se verrà completamente tutelato da potenziali ripercussioni; per questo motivo, le norme in materia di whistleblowing prevedono appunto il divieto di licenziamento, demansionamento, sanzionamento, trasferimento o assoggettamento a qualunque forma di ritorsione in risposta alla segnalazione ricevuta.
Non sussiste perciò solamente la nullità dei sopramenzionati atti denigratori e l’eventuale corresponsione di un risarcimento in relazione al danno subito, ma anche la reintegra del posto di lavoro nel caso in cui segua alla segnalazione un licenziamento ritorsivo e/o discriminatorio.
In definitiva, l’obiettivo delle suddette misure adottate non è solo quello di salvaguardare i whistleblower da comportamenti ritorsivi mediante solide forme di tutela, ma anche di regolamentare e agevolare la segnalazione delle varie irregolarità presenti presso le amministrazioni pubbliche e/o private e, di conseguenza, ripristinare il corretto svolgimento del lavoro e tutelare l’interesse collettivo dell’organizzazione in questione.
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