Tutela reintegratoria se il licenziamento disciplinare non è preceduto dalla contestazione
La Cassazione con l’ordinanza 11 novembre 2024, n. 28927 ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, l’assenza della preventiva contestazione dell’addebito determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare e non solo l’inosservanza delle norme che lo regolano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, di cui all’art. 18, co. 4, S.L., anziché la mera tutela indennitaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo. Secondo i giudici di legittimità, tale lettura si fonda sul precetto normativo che collega la tutela reintegratoria attenuata alla insussistenza del “fatto contestato”, così ponendo la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante quale presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso.