Qualsiasi modifica peggiorativa del rapporto di lavoro deve essere fatta in sede protetta
Con l’ordinanza 26320/2024, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che qualsiasi modifica peggiorativa al rapporto di lavoro, per essere valida ed inoppugnabile, deve essere sottoscritta, tra le parti (datore di lavoro e lavoratore), in una delle sedi protette previste dal quarto comma dell’art. 2113 c.c.