La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18904 del 10 luglio 2024 ha stabilito che in caso di licenziamento per ragioni oggettive, il datore non assolve l’obbligo di repêchage se non offre al lavoratore la possibilità di svolgere mansioni inferiori, anche con contratto a termine, e non dimostri che il lavoratore non abbia le competenze professionali richieste per l’espletamento di quelle mansioni inferiori.