La Corte di Cassazione con ordinanza n. 10627 del 19 aprile 2024, ha affermato che l’art. 3 della legge n. 604/1966 stabilisce “l’obbligo di repechage nell’esclusivo alveo della fungibilità delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore (senza alcun obbligo di organizzare corsi di formazione previsti per la diversa ipotesi di esercizio dello ius variandi) e ciò anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., che non consente di giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repechage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta”.