Tragitto casa-lavoro nell’ambito di un piano Welfare Aziendale non concorre a formare reddito.
Con risposta ad interpello n. 74, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale relativo ai servizi di mobilità sostenibile messi a disposizione dall’azienda tramite app dedicata alla generalità o categorie omogenee di dipendenti per la percorrenza del tragitto casa-lavoro-casa.
L’Agenzia, riconducendo l’utilizzo di tali servizi a finalità di carattere sociale ed educativo conformemente a quanto indicato nell’art. 100 del TUIR (ossia l’intento, sottolineato dall’azienda istante, di sensibilizzare i dipendenti all’assunzione di comportamenti ambientalmente e socialmente responsabili e promuovere l’utilizzo oculato e responsabile delle risorse), ritiene che tali iniziative di welfare possano rientrare fra le previsioni contemplate dall’art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR e in quanto tali non concorrano alla formazione del reddito.