Nell’appalto rileva l’attività oggettivamente svolta

Nell’appalto rileva l’attività oggettivamente svolta e non il CCNL della appaltatrice

Il Tribunale di Milano in data 11/1272023 accoglie il ricorso presentato da un lavoratore socio di una cooperativa e adibito ad un appalto presso i negozi di mobili “Mondo Convenienza” e accerta il diritto del ricorrente alla retribuzione prevista dal CCNL Logistica. Secondo il Tribunale, infatti, la società ha applicato il CCNL Multiservizi senza che vi fosse reale attinenza con l’attività svolta in concreto, sia in generale dalla società sia, soprattutto, nell’appalto al quale era addetto il lavoratore: poiché si tratta di una società cooperativa, trova quindi applicazione l’art. 3, comma 1, l. 142/2001, che impone di applicare una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o categoria affine, individuata dal giudice nel CCNL Logistica.

Ai montatori della cooperativa appaltatrice deve applicarsi la retribuzione del CCNL Logistica, anche se l’azienda applica il CCNL Multiservizi, rileva infatti l’attività oggettivamente svolta nell’appalto.

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