La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 846 del 9 gennaio 2024, ha affermato che la mancata comunicazione da parte del lavoratore dello svolgimento di una attività autonoma è causa di decadenza dalla NASPI pur se la stessa non è nuova, ma successiva alla percezione dell’indennità.
La Corte afferma quindi che il significato da attribuire alla dizione contenuta nell’art. 10 del decreto legislativo n. 22/2015 secondo cui “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASPI intraprenda una attività autonoma”, è che lo stesso comprende non solo una nuova attività, ma anche quelle svolta contemporaneamente alla percezione dell’importo di disoccupazione.