Taglio del cuneo fiscale
(Art. 1, comma 15) Confermato l’esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori nella misura del 6%, per le retribuzioni con imponibile non eccedente l’importo di euro 2.692,00 mensili, e nella misura del 7% per retribuzioni non eccedenti l’importo mensile di euro 1.923,00. L’esonero non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Esenzione dei fringe benefits
(Art. 1, commi 16 e 17) Anche nel 2024 vi sarà l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit: 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e 1.000,00 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Nel regime di esenzione possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa.
Detassazione premi produttività
(Art. 1, comma 18) Detassazione sull’imposta sostitutiva dell’IRPEF, e relative addizionali regionali e comunali, applicabile alla retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, purché misurabili e verificabili, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. L’aliquota agevolata al 10% viene ulteriormente ridotta di cinque punti percentuali, nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro (elevato a 4.000,00 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori), a condizione nell’anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a 80.000,00 euro.
Decontribuzione lavoratrici madri
(Art. 1, commi 180-182) Per il triennio 2024-2026, previso un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l’anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Limitazione alle compensazioni crediti INPS e INAIL
(Art. 1, comma 97) Introdotte alcune restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali al fine di prevenire condotte illecite. Viene stabilito che l’utilizzo del credito INPS è possibile solo entro 15 giorni dal termine di invio della denuncia mensile UNIEMENS per la generalità dei datori di lavoro. Per i crediti INAIL l’utilizzo è concesso a decorrere dalla loro registrazione presso l’Istituto.
Incremento contribuzione Gestione Separata
(Art. 1, comma 154) A decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, previsto un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali.
Proroga ammortizzatori sociali
(Art. 1, commi 168-176) Prorogate alcune misure di integrazione salariale previste per particolari situazioni o categorie di lavoratori quali le indennità previste per i lavoratori dei call center ( comma 168), la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Stanziate risorse anche per la CIGS in favore delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale.
Congedo parentale
(Art. 1, comma 179) Per una durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità sarà pari alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione – in luogo dell’attuale 30% – nel limite massimo di un ulteriore mese. Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
Assunzione vittime di violenza
(Art. 1, commi 191-193) Riconosciuto uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato “Reddito di libertà”. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000,00 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Disabilità
(Art. 1, commi 210-213) Istituito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative quali la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; l’inclusione lavorativa e sportiva; interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare.