Licenziamento e obblighi di ripescaggio del datore di lavoro
Allorquando le parti si trovano avanti al giudice del lavoro per discutere in ordine ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore è tenuto a dimostrare, oltre alla legittimità dei motivi che hanno condotto al recesso, anche la prova della non utilizzabilità del lavoratore in altre mansioni, analoghe a quelle svolte in precedenza.
Con una recentissima ordinanza, la n. 31561/2023, la Cassazione fissa la propria attenzione sul fatto che l’attività di “ripescaggio” non si deve limitare ad esaminare situazioni strettamente correlate alle mansioni svolte dal lavoratore, ma essa deve essere, per così dire, più penetrante valutando anche assunzioni, immediatamente successive al licenziamento, per mansioni diverse ma riferibili al livello della stessa categoria legale di inquadramento.