Garanzia finanziaria dello straniero durante la procedura di accesso in Italia
ll Ministero dell’Interno ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2023, il Decreto 14 settembre 2023 con le indicazioni dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato.
Il decreto si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
La garanzia finanziaria è idonea quando l’importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità:
- – di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale;
- – della somma occorrente al rimpatrio;
- – di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.