Obbligo di repêchage più ampio nei licenziamenti per GMO
Con sentenza n. 12132/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che nella valutazione della possibile ricollocazione del dipendente prima che lo stesso sia licenziato per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve valutare anche quelle posizioni che, pur ancora ricoperte, saranno disponibili entro un arco temporale prossimo alla data del recesso.
Con tale interpretazione estensiva i giudici di legittimità ritengono che la valutazione non deve essere più cristallizzata al momento del licenziamento, ma deve riguardare anche quelle posizioni di cui è imminente la disponibilità. Nel caso di specie, due dipendenti con mansioni fungibili rispetto a quelle del lavoratore licenziato, avevano già presentato le dimissioni e stavano lavorando il periodo di preavviso.