Intervista a Pier Luca Acerbi. Il Decreto Legge N. 48
LMF IMPRESE – Paolo Brambilla.
— Pier Luca Acerbi, Studio Associato Acerbi —
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04.05.2023 n. 103, il Decreto legge del 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto lavoro) che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, è in vigore dal 5 maggio.
“Gli obiettivi intermedi sinora raggiunti del programma Gol sono stati superiori a quanto concordato con la Commissione europea” ha detto recentemente la ministra del Lavoro Marina Calderone nel corso delle interrogazioni a risposta immediata alla Camera dei Deputati.
Garanzia di occupabilità dei lavoratori – Gol
Il programma Gol è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro. Entro il 2025 coinvolgerà 3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali.
Gol è attuato dalle Regioni e Province autonome sulla base dei Piani regionali (Par) approvati da Anpal. La sua attuazione è connessa al Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e al Piano nazionale nuove competenze. A dicembre 2022 Gol aveva raggiunto oltre 700 mila individui a fronte dei 300 mila programmati, con la relativa sottoscrizione di un patto individualizzato. Dal monitoraggio svolto da Anpal fino al 31 marzo 2023 risultano 144.874 beneficiari coinvolti nel programma Gol pari al 33,6%, del totale, che hanno concluso nei 150 giorni successivi alla presa in carico, almeno un contratto di lavoro.
Dal 21 aprile 2023 i giovani lombardi che non hanno ancora compiuto 30 anni, indipendentemente dal loro stato di Neet (dunque anche coloro che studiano o sono inseriti in percorsi formativi, o lavorano), potranno accedere al programma Gol – Garanzia occupabilità dei lavoratori, finanziato dal Pnrr. La novità è stata formalizzata con l’approvazione del Decreto della Regione n. 5120/2023.
Intervista a Pier Luca Acerbi, Gestione ed amministrazione del personale dal 1960
Dott. Acerbi, il 5 maggio 2023 sono entrate in vigore le misure previste dal Decreto Legge n. 48: quale norma ritiene sia più significativa tra quelle proposte dal Governo?
Sicuramente quella che introduce l’assegno di inclusione. Infatti sui 45 articoli di cui è formato il decreto ben 13 sono dedicati all’assegno di inclusione.
Di cosa si tratta?
L’assegno di inclusione andrà a sostituire quello che oggi conosciamo come il reddito di cittadinanza, che comunque rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno. Si tratta quindi di una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all’esclusione sociale delle fasce deboli che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione e di lavoro. In sostanza è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale che è condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Può spiegarci brevemente il suo funzionamento?
Potranno beneficiare dell’assegno di inclusione sociale i nuclei familiari con disabili, minori ed over60. L’importo dell’assegno sarà di euro 500 al mese, fino a Euro 6.000 annui. E’ previsto un contributo affitto ( per le locazioni regolari) di euro 280 al mese fino a 3360 all’anno. Se il nucleo familiare è composto da sole persone con almeno 67 anni d’età o disabili gravi, l’importo mensile sarà di euro 630 oltre al contributo affitto di Euro 150. L’assegno è erogato per 18 mesi. Dopo un mese di stop è rinnovato per ulteriori 12 mesi.
Per avere diritto all’assegno i richiedenti devo avere dei requisiti particolari?
I richiedenti devono essere residenti in Italia, avere un ISEE non superiore a 9.360 Euro, ed un reddito familiare inferiore a 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza. Inoltre devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore ad euro 150.000, non superiore ad euro 30.000. Infine non devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.
Come può essere richiesto l’assegno di inclusione?
L’assegno di inclusione si richiede on line all’Inps. Occorre fare attenzione perché le dichiarazioni non vere, le documentazioni false e le attestazioni non vere sono punite con la pena della reclusione da 2 a 6 anni.
Quando si perde il diritto all’assegno di inclusione?
Il beneficiario perde il diritto all’assegno quando rifiuta una offerta di lavoro. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare in tutta Italia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
Se il contratto offerto è inferiore a 12 mesi, e comunque non inferiore ad un mese, il luogo di lavoro non deve essere distante più di 80 chilometri da casa. Per i contratti di durata tra uno e sei mesi, l’assegno viene sospeso.
Il beneficiario dell’assegno di inclusione avrà dei vantaggi per l’inserimento nel mondo del lavoro?
Sicuramente si. Infatti ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto ,per un periodo massimo di 12 mesi , l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro , con esclusione dei premi dei contributi dovuti all’INAIL , nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale pieno o parziale l’esonero sarà del 50% anzi che del 100% e con un limite massimo di euro 4.000. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Quale altre misure ritiene siano particolarmente significative rispetto alla gestione del personale?
Sicuramente l’art.24 che riguarda la modifica dei contratti a termine molto attesa dai datori di lavoro con il quale viene allentata la stretta operata dal cosiddetto decreto Dignità (Dlgs 15 giugno 2015, n. 81) in occasione della proroga o dei rinnovi dopo i primi 12 mesi di contratto.
Il Decreto introduce delle nuove causali alle quali faree riferimento in caso di proroga o rinnovo e precisamente:
– I casi previsti dai Contratti Collettivi di cui all’art.51 D.lgs 81/2015
– In assenza delle previsioni dei contratti collettivi, si fa riferimento ai contratti aziendali o territoriali e comunque entro il 30 Aprile 2024 per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
– In sostituzione di lavoratori assenti.
Ricordiamo che il contratto a termine può essere stipulato senza una causa per una durata non superiore ai 12 mesi.
Un’altra modifica tanto attesa nel mondo del lavoro riguarda la modifica di quelle che erano le previsioni del decreto trasparenza dello scorso Agosto andando a cancellare e modificare una serie di inutile adempimenti a carico del datore di lavoro in fase di assunzione di un dipendente. Infatti indicando nel contratto individuale di lavoro del dipendente il riferimento normativo o del contratto collettivo anche aziendale si evita di trascrivere all’interno del contratto le seguenti informazioni:
– Durata del periodo di prova, se previsto;
– Diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
– Durata del congedo ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
– Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
– Importo iniziale della retribuzione o comunque compenso e relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
– Programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede una organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
– Specifiche informazioni relative al rapporto di lavoro caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, senza un orario normale di lavoro programmato;
– Enti e Istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Ai fini dell’applicazione della semplificazione è necessario che l’azienda consegni al lavoratore o metta a disposizione dello stesso, anche su siti web i contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Si parla di cuneo fiscale e di una sua riduzione. Il decreto cosa ha previsto a riguardo?
Direi che è bene ricordare prima di tutto che il cuneo fiscale è l’indicatore che misura la differenza tra il costo del lavoro per l’azienda e il salario netto che il lavoratore riceve effettivamente in mano. Sappiamo che il cuneo fiscale in Italia è uno tra i più alti tra i paesi europei (45,9% del costo del lavoro nel 2022 contro una media Ocse del 34,6%).
In Italia la metà delle spese sostenute dalle aziende per impiegare un lavoratore sono destinate a tasse e contributi sociali. Riguardo al cuneo fiscale Il decreto n. 48 prevede una riduzione della pressione fiscale pari a 4 punti percentuali per la seconda metà del 2023, Sommandosi ai provvedimenti precedentemente adottati, la riduzione complessiva del carico contributivo sarà di 6 punti percentuali per i percettori di redditi inferiori ai 35 mila euro e di 7 punti percentuali per i redditi fino ai 25 mila euro
Nonostante questa misura il cuneo fiscale in Italia rimane tra i più alti in Europa. Il nuovo limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Il decreto prevede altre agevolazioni per i datori di lavoro?
Una serie di incentivi alle assunzioni sono offerte alle aziende nel decreto n. 48 e precisamente:
– Incentivi all’occupazione giovanile(art.27)
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 Giugno 2023 e fino al 31 Dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– Che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età
– Che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione
– Che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse e non si applica ai datori di lavoro domestico L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all’INPS che prevede tempi rigidi e perentori di esecuzione pena il decadimento della domanda. L’incentivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande
– Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (Art.28)
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 D.Lgs 117/2017 , delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni , assunta ai sensi della legge 68/1999 con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1 Agosto 2022 ed il 31 Dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Pier Luca Acerbi
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Gestione ed amministrazione del personale dal 1960
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