Con sentenza n. 9095/2023, la Corte di Cassazione ha affermato che i contratti collettivi che non prevedono un periodo di comporto più lungo per i lavoratori portatori di handicap rientrano nella ipotesi di discriminazione indiretta prevista dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 216/2003. Di conseguenza, un licenziamento adottato da un datore di lavoro per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL che non tenga conto di tale indirizzo, risulta affetto da nullità