Incentivi all’assunzione under 36

L’art. 1, comma 297, della legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, proroga a tutto il corrente anno per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato degli under 36: Esso prevede un aumento dello sgravio contributivo fino ad un massimo di 8.000 euro sulla quota a carico dei datori di lavoro su base annua, rispetto ai 6.000 precedentemente in essere. Il tutto per 36 mesi dalla data di instaurazione effettiva del rapporto: i mesi di agevolazione diventano 48 per coloro che assumono in unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La disposizione, pur essendo entrata in vigore, non è immediatamente operativa, in quanto è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

Il beneficio è una riedizione dell’incentivo (peraltro aumentato) già previsto dall’art. 1, comma 10 e seguenti, della legge n. 178/2020 ben spiegato, in via amministrativa, dall’INPS con diverse note tra le quali spicca la circolare n. 56/2021.

E, in attesa che l’Istituto dia le proprie indicazioni, ritengo sia opportuno focalizzare l’attenzione su alcuni elementi che si rivelano essenziali.

Il primo riguarda i datori di lavoro destinatari della norma agevolatrice: sono quelli privati, imprenditori e non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni), compresi i datori di lavoro agricoli, ed esclusi quelli domestici per la particolarità del rapporto) e le imprese del settore finanziario (banche, assicurazioni, ecc.), salvo diversa decisione della Commissione europea in quanto escluse, in passato, dalla comunicazione C (2020) final del 19 marzo 2020. Anche le Pubbliche Amministrazioni individuate principalmente (ma non solo, basti pensare alle c.d. “Authority”) nella elencazione dell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 sono escluse dall’agevolazione, mentre vi rientrano gli Enti pubblici economici, le ex IPAB, gli Enti morali e quelli ecclesiastici.

Il secondo concerne la tipologia contrattuale: l’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, realizzabile anche attraverso una trasformazione di un contratto a tempo determinato, e deve riguardare un lavoratore o una lavoratrice che non hanno compiuto i 36 anni (ossia, il contratto deve iniziare entro i 35 anni e 364 giorni) e che, nella loro vita, non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ci sono delle eccezioni che vanno tenute presenti e che riguardano “in primis” il contratto di apprendistato che, come è noto, è un contratto a tempo indeterminato: i periodi di apprendistato non giunti al termine del periodo formativo non sono ostativi al riconoscimento della agevolazione come non appare ostativa la stipula di un contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, in quanto non dotato di stabilità perchè la prestazione, episodica e saltuaria, avviene a seguito della risposta alla “chiamata” del datore di lavoro che potrebbe arrivare anche molto raramente.

Lo stesso discorso vale per chi ha avuto un contratto a tempo indeterminato per lavoro domestico: siccome “il lavoro domestico” non conta ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, ritengo che un eventuale rapporto solto in precedenza, non sia ostativo al riconoscimento del beneficio.

In passato, l’INPS escluse dal riconoscimento dello sgravio quei contratti stipulati con lavoratori che, in passato, avevano stipulato un contratto a tempo indeterminato conclusosi con il mancato superamento del periodo di prova: tale interpretazione appare molto restrittiva in quanto, se confermata dalla prossima circolare interpretativa, taglierà persone che, assunte a tempo indeterminato, sono state licenziate dopo pochissimi giorni dal datore di lavoro, sicchè parlare di precedente contratto a tempo indeterminato appare, più che una realtà, una “presa in giro”.

Il terzo incentra l’attenzione su alcuni rapporti particolari che riguardano i soci delle cooperative i quali, dopo il rapporto associativo, in attuazione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 vengono assunti a tempo indeterminato ed i lavoratori assunti sempre con tale tipologia contrattuale dalle Agenzie di somministrazione: in entrambi i casi spetta il beneficio, pur se, in quest’ultimo caso, la prestazione lavorativa in favore dell’utilizzatore avvenga a tempo determinato.

C’è, poi, il caso, del tutto particolare, di un disoccupato che non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato che viene assunto a tempo parziale: ovviamente, al datore spetta un beneficio proporzionalmente ridotto. Ma se, successivamente, quel lavoratore dovesse essere assunto anche da altro datore con un contratto part-time a tempo indeterminato, potrebbe quest’ultimo fruire della restante agevolazione? La risposta è negativa, in quanto quel lavoratore non è più senza alcun rapporto a tempo indeterminato “alle spalle” in quanto ne ha uno in corso. L’unica possibilità per i due datori di lavoro per ottenere l’agevolazione contributiva è rappresentata dal fatto che l‘instaurazione del rapporto avvenga in contemporanea e non a date differite.

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