Prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne cd. “svantaggiate”, già previsto nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 178/2020. L’esonero viene riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, riguardanti donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
▪ donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
▪ donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
▪ donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da una disparità di genere che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
▪ donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta:
▪ nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
▪ per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.