La Legge di Bilancio apporta parziali modifiche alla disciplina dell’assegno unico e universale, di cui al decreto legislativo n. 230/2021.
In particolare:
▪ la misura di base dell’assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Tale equiparazione era già stata prevista in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, dal decreto-legge n. 73/2022, così come convertito dalla legge n. 122/2022 (cd. decreto Semplificazioni);
▪ la maggiorazione dell’assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni, a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni. Anche in questo caso l’equiparazione era già stata prevista in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, dal decreto-legge n. 73/2022;
▪ viene introdotto un incremento della misura dell’assegno unico e universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, pari al 50% (commisurato sull’assegno al netto dell’eventuale maggiorazione temporanea), per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno, oppure di età inferiore a 3 anni, se l’ISEE del nucleo familiare è inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo ci sono almeno 3 figli;
▪ dal 1° gennaio 2023 viene elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno unico, prevista per nuclei familiari con quattro o più figli a carico;
▪ l’importo aggiuntivo di 120 euro, previsto nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, viene prorogato oltre il 2022, ovvero per tutte le prime tre annualità di applicazione della misura dell’assegno unico e universale (2022, 2023, 2024 e gennaio e febbraio del 2025).