Con ordinanza n. 24697 dell’11 agosto 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, in quanto non ritenuto valido il certificato medico redatto all’estero ma privo di apposita “Apostille“, così come prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ovvero mancante, in alternativa, della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
I giudici hanno affermato la non validità giuridica del certificato medico privo di tali evidenze e con la sola traduzione in italiano dell’atto, ritenendolo inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro.