I controlli difensivi del datore di lavoro, compresi quelli con strumenti tecnologici, sono legittimi solo se eseguiti dopo che sia insorto un sospetto fondato sulla commissione di un illecito da parte del lavoratore e devono riguardare solo i dati acquisiti successivamente a tale sospetto: in caso contrario, i dati acquisti sono inutilizzabili. Di questo orientamento la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025.