Il tema della durata del patto di prova nei contratti a tempo determinato è stato regolato dal decreto legislativo n. 104/2022 e ulteriormente chiarito dall’art. 13 del “Collegato Lavoro” 2024. La normativa prevede che il periodo di prova nei contratti subordinati non superi sei mesi, con una riduzione proporzionale per i contratti a termine, basata sulla durata e le mansioni. Tuttavia, prima del nuovo intervento, questa proporzionalità era spesso ignorata, portando a periodi di prova eccessivi anche per contratti brevi.
L’art. 13 introduce nuovi limiti: per contratti di durata fino a sei mesi, il periodo di prova varia da un minimo di 2 giorni a un massimo di 15; per contratti superiori ai sei mesi ma inferiori a dodici, il limite è di 30 giorni. Il calcolo è basato su un giorno di prova ogni quindici di calendario.
Questa regolamentazione risponde all’assenza di disposizioni specifiche nella contrattazione collettiva, offrendo un criterio generale. Tuttavia, la norma non dettaglia le modalità per applicare la riduzione proporzionale in base alle mansioni, né specifica se valgano solo le regole stabilite dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, lasciando spazio a interpretazioni. Si auspica un intervento più chiaro delle parti sociali per disciplinare meglio la materia.