Rapporto di agenzia: nessuna decadenza per l’impugnazione del recesso del preponente
A un agente di commercio che aveva chiesto in giudizio la condanna del preponente a pagargli le indennità di fine rapporto, previo accertamento dell’insussistenza di una giusta causa del recesso intimatogli, era stato vittoriosamente opposta la decadenza dell’azione in quanto proposta oltre i 270 giorni dalla cessazione del rapporto, ad essa applicabili in quanto relativa a uno di quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 n. 3, ai quali l’art. 32 L. n. 283/2020 estende la disciplina della decadenza prevista per l’impugnazione dei licenziamenti. Nel cassare la decisione della Corte d’appello di rigetto delle domande, la Corte di legittimità, partendo dall’assunto che le norme processuali che limitano in qualche modo il diritto si azione vanno interpretate con notevole rigore e procedendo all’esame letterale e logico-sistematico della norma di legge da ultimo citata, conclude nel senso che essa riguarda unicamente la sottospecie, tra i rapporti menzionati dall’art. 409 c.p.c., riguardante i soli “altri” rapporti di collaborazione personale coordinata e continuativa di tipo parasubordinato e non anche quelli di agenzia e di rappresentanza commerciale, pure presi in considerazione dall’art. 409. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 29 agosto 2024 n. 23348.