Procedura collettiva anche per il licenziamento dei dirigenti

Con ordinanza n. 21299 del 30 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la procedura collettiva di riduzione di personale si applica anche al personale con qualifica dirigenziale nel caso in cui il datore di lavoro effettui almeno 5 licenziamenti (compreso un dirigente) in un arco temporale di 120 giorni.

La Corte ha effettuato una profonda disamina della questione partendo, oltre che dal dettato normativo contenuto nell’art. 16 della legge n. 161/2014, anche dalla Direttiva Comunitaria n. 98/59 e dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia che aveva condannato il nostro Paese il quale, nella procedura prevista dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, non aveva previsto nulla per il personale con qualifica dirigenziale.

La Cassazione, superando ogni possibile distinguo, stabilisce che la procedura sui licenziamenti collettivi trova applicazione ai dirigenti sempre, sia che nasca, sin dall’inizio, come procedura di riduzione di personale, sia che sia stata preceduta (per il personale non dirigenziale) dalla utilizzazione della Cassa integrazione Guadagni Straordinaria, come previsto dall’art. 4 della legge n. 223/1991.

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