Questo ( in estrema sintesi ) il principio da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.17036/24 in materia di licenziamento per GMO.
L’obbligo di repêchage si ha solo per le mansioni uguali od inferiori compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore di cui è dotato al momento del licenziamento.
È quindi importante per il dipartimento HR avere sempre in archivio i CV aggiornati.