Un dipendente era stato licenziato per mancanze disciplinari rilevate dalla società anche dai dati risultanti dall’utilizzo dell’apparecchio di telepass installato nell’auto aziendale. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la Cassazione, con ordinanza del 3 giugno 2024 n. 15391confermando la decisione dell’appello dichiarativa dell’illegittimità del recesso (ma con la tutela indennitaria di cui al d.lgs. 23/15 applicabile), qualifica lo strumento come rientrante tra quelli “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione” (art. 4, 2° comma, l. 300/70), che non richiedono alcuna autorizzazione per essere utilizzati a ogni fine connesso al rapporto di lavoro, ma a condizione che siano stati preventivamente illustrati al lavoratore nel funzionamento e nelle modalità dei controlli; informativa che nel caso esaminato non era avvenuta.