L’irregolare applicazione del contratto collettivo può essere oggetto di una misura correttiva da parte dell’Ispettorato del lavoro.
L’art. 14 del D. Lgs. n.124/04, come modificato nel 2020, stabilisce che in caso di accertamento di “irregolarità… in materia di lavoro e legislazione sociale non… già soggette a sanzioni penali o amministrative”, l’ispettorato del lavoro adotta un provvedimento correttivo, immediatamente esecutivo, il cui mancato adempimento comporta l’applicazione di una sanzione. In una vicenda giudiziaria in cui era impugnato davanti al TAR un provvedimento dell’ispettorato nei confronti di un patronato e relativo all’errato inquadramento del personale in una categoria diversa da quella dovuta in base al contratto collettivo applicabile, il Tribunale aveva annullato l’atto, affermando che le irregolarità che sollecitano l’intervento dell’Ispettorato sono unicamente quelle relative all’applicazione della legge. La conclusione non è condivisa dal Consiglio di Stato, che, in sede di appello, interpreta la disposizione di legge come comprensiva anche delle irregolarità consistenti nell’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto collettivo. Secondo il Collegio, “ciò esprime la valutazione dell’Ordinamento di rilevanza pubblicistica dell’esigenza di una piena ed effettiva applicazione” dei contratti collettivi.
Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 marzo 2024 n. 2778.