Attenzione, non la paga solo l’ultimo datore di lavoro!
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 28186 del 6 ottobre 2023 ha stabilito che l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal CCNL scaduto e in attesa del rinnovo non deve essere interamente pagata solo dall’ultimo datore di lavoro. Non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro.