L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 290 dell’11 aprile 2023 si è espressa in tema di rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il mezzo proprio per l’espletamento dell’attività lavorativa – con Irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente – Articolo 51 del TUIR.
Non concorre a formare reddito di lavoro dipendente il rimborso chilometrico erogato al rider e parametrato in base alla tipologia del mezzo utilizzato dal dipendente stesso (auto, scooter o bicicletta), nonché ai chilometri percorsi per le consegne, come desumibili dall’App aziendale, anche se svolte nel territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.