NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.
L’INPS, con la circolare n. 21 del 10 febbraio 2023 interviene per disciplinare l’accesso all’indennità di NASpl a seguito del recesso dal rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui quest’ultimo intervenga a seguito dell’ingresso di una società in liquidazione giudiziale (LG).
Quest’ultima è la procedura concorsuale che ha preso il posto del fallimento, la cui disciplina è inserita all’interno del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), l’impianto normativo che ha riscritto pressoché integralmente il diritto della crisi di impresa italiano, entrato definitivamente in vigore lo scorso 15.07.2022.
Il recesso dal rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura di LG, può derivare:
1. dalle dimissioni del lavoratore, che si intendono di diritto rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., ex art. 189 comma 5 CCII.
2. dal licenziamento intimato dal curatore della LG, ex artt. 189 comma 3 CCII.
3. dalla risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, ex art. 189 comma 3 CCII.
Costituendo le suelencate ipotesi di recesso dal rapporto, per espressa previsione normativa contenuta nell’art. 190 del citato CCII, “perdita involontaria dell’occupazione” ai lavoratori dovrà essere riconosciuto il trattamento NASpI, “nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
Ciò che rende peculiare la fattispecie in oggetto è il fatto che, a seguito dell’ingresso della Società in LG, i rapporti di lavoro eventualmente in essere al momento dell’apertura della procedura si considerano sospesi sino al momento in cui il curatore non decida se subentrarvi o meno, o il lavoratore decida di rassegnare le proprie dimissioni o, infine, che il rapporto di lavoro si risolva di diritto. Durante tale periodo di sospensione del rapporto di lavoro non matura alcun diritto retributivo o contributivo.
Le dimissioni, il licenziamento o la risoluzione di diritto, quando intervengono, hanno efficacia dalla data di apertura della LG, ovvero sono atti con efficacia retroattiva.
In questo contesto normativo l’Inps precisa che il termine di 68 giorni previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre:
1. In caso di dimissioni, dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
2. In caso di licenziamento, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore.
3. In caso di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.
Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI, la circolare in questione precisa che essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
Infine, la circolare fissa un regime transitorio per tutte le ipotesi di recesso che si fossero verificate nel periodo compreso tra il 15 luglio 2022 ed il 10 febbraio 2023, affermando che in tale caso il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della circolare, mentre l’indennità verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.