Illegittimo il licenziamento della lavoratrice che non esegue diligentemente la prestazione perché il datore di lavoro non garantisce la sua sicurezza.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 12 gennaio 2023 n. 770 ha dichiarato Illegittimo il licenziamento della lavoratrice che non esegue diligentemente la prestazione perché il datore di lavoro non garantisce la sua sicurezza.
Riportiamo per sommi capi il caso sottoposto agli Ermellini.
La cassiera di un supermercato era stata licenziata per giusta causa per aver consentito a tre clienti di non pagare una parte della merce prelevata. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la Corte d’appello aveva reintegrato la dipendente, avendo accertato che i tre clienti avevano agito con atteggiamento minaccioso e che alla cassiera, che pure aveva richiesto l’intervento della guardia giurata, non era stato fornito in realtà alcun supporto da parte dell’impresa. La Cassazione, nel confermare la decisione, rileva come il datore di lavoro, lasciando la cassiera da sola a fronteggiare i comportamenti minacciosi dei tre clienti, sia venuto meno al generale obbligo di protezione previsto dall’art. 2087 c.c., con la conseguenza che l’inadempimento posto in essere dalla dipendente (non aver obbligato i clienti a riporre tutta la merce sul nastro trasportatore) deve considerarsi legittimo e giustificato. Alla conferma che la condotta contestata non assume rilievo disciplinare, è correttamente conseguita, secondo la Corte, l’applicazione della tutela reintegratoria c.d. minore.