Si dispone che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato del turismo e della somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991), titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, costituiscano reddito di lavoro dipendente soggetto ad un’imposta sostitutiva con aliquota al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta. Tali somme erogate a titolo di mancia sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.