La Legge di Bilancio 2023 integra ulteriormente la disciplina del trattamento economico del congedo parentale ex art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico della maternità), dopo le rilevanti modifiche apportatevi dal decreto legislativo n. 105/2022 (cd. decreto Equilibrio), prevedendo che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80% anziché al 30%, ma limitatamente a uno dei due genitori. L’incremento non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità (capo III, D. Lgs n. 151/2001) o di paternità (capo IV, D.Lgs n. 151/2001) sia terminato entro il 31 dicembre 2022.