L’art. 25-bis D.L. 115/2022, introdotto in sede di conversione dalla L. 142/2022, prevede che dal 22.09.2022 il regime semplificato per lo smart working, in vigore durante la pandemia Covid-19, può essere utilizzato fino al 31.12.2022 da tutti i datori di lavoro, che possono applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato senza necessità del preventivo accordo individuale o altra condizione. • In vista del superamento del regime semplificato valido durante il Covid-19, l’art. 41-bis D.L. 73/2022 ha esteso al lavoro agile, in via strutturale dal 1.09.2022, la procedura di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro (le CO) anche dei nominativi dei lavoratori e delle date d’inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l’accordo individuale. La comunicazione, poiché si riferisce a una trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in un rapporto di lavoro dipendente, deve essere effettuata entro il termine di 5 giorni. il Ministero del Lavoro ha spiegato che, almeno in fase di prima applicazione, l’obbligo della nuova comunicazione potrà essere assolto entro il 1.11.2022 per tutti gli accordi siglati fino al 27.10.2022.