Ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 66/2003, relativo alla regolamentazione dei tempi di lavoro e di riposo, i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. In base a tale norma, possono essere negoziale le soluzioni seguenti: o collocazione dell’attività lavorativa su 4 giorni con un orario di lavoro di 10 ore giornaliere. Tale soluzione rispetta il riposo giornaliero (almeno 11 ore: art. 7) e la pausa intermedia (almeno 10 minuti, art. 8); o riduzione dell’orario di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali, a parità di salario; o attività multiperiodale (art. 4), che prevede il rispetto della media di 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi (che i contratti collettivi possono ampliare a 6 o a 12 a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, da specificare nell’accordo).