Il lavoratore ha diritto alle ferie senza possibilità di rinuncia per previsione costituzionale (art. 36, comma 3) e in base all’art. 2109 c.c. del codice civile. L’art. 10 del dlgls n. 66/2003 che ha attuato le Direttive Europee 93/104/Ce e 2000/34/CE non solo rinvia alla suddetta disposizione del codice civile, ma sancisce che il diritto minimo del lavoratore alle ferie è di 4 settimane all’anno, che “va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione” e che “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”