Rifiuto di passare a full-time e licenziamento.

La Corte di cassazione con sentenza 18 maggio 2021 n. 15999 ha stabilito che il rifiuto del lavoratore part time di effettuare la prestazione a tempo pieno non può dar luogo a licenziamento disciplinare.

Salva un’ipotesi temporanea e isolata nel pubblico impiego, il rientro unilaterale dal part time al full time è previsto solo nell’interesse del lavoratore.

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Adrienne, Amedeo Modigliani - 1917

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