Anche ai dipendenti delle Autorità Portuali viene bloccato per tre anni il trattamento economico e limitato il valore del buono pasto a 7 euro
La Corte d’appello aveva condannato l’Autorità portuale ad applicare integralmente il C.C.N.L. anche nei miglioramenti successivi al 2010 e a erogare l’indennità di mensa nella misura contrattuale di € 13 anziché € 7,00, misura a cui era stata ridotta dall’Autorità nel 2012, motivando che quanto previsto dal C.C.N.L. prevaleva ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001 sulle leggi anche successive eventualmente limitative del trattamento economico nel pubblico impiego. La Corte cassa la decisione dei giudici d’appello, rilevando che successivamente alla trasformazione subita nel 1994, l’Autorità portuale è un ente pubblico non economico, che non si occupa più della gestione in regime di concorrenza dei servizi portuali, ma di amministrazione, indirizzo e vigilanza di essa. All’Autorità è riconosciuto un ordinamento speciale per cui non applica integralmente, quanto al personale, la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 165, essendo ad esempio vincolata, in sede di contrattazione, alla compatibilità con le risorse economiche finanziarie di bilancio. È questa la ragione dell’esplicita inclusione delle Autorità portuali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, ai dipendenti delle quali si riferisce il blocco triennale del trattamento economico complessivo individuale successivo all’anno 2010 e il contenimento del valore dell’indennità di mensa o buono pasto dal 1° ottobre 2012 a € 7,00.
In questo senso la Corte di Cassazione con ordinanza 18 marzo 2022 n. 8964.