Con sentenza n. 2378 del 20 gennaio 2022, la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di maltrattamenti il comportamento del datore di lavoro che offende il dipendente, soprattutto quando ciò avviene alla presenza di colleghi di lavoro della vittima e di avventori del locale ove lavora il dipendente.
Per la sussistenza del reato di maltrattamenti è sufficiente qualsiasi condotta di abituale prevaricazione, tale da infliggere al destinatario vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, in tal modo imponendogli un regime di vita persecutorio o umiliante ed un clima di abituale sopraffazione.
Una siffatta condizione può realizzarsi anche attraverso il reiterato ricorso ad offese o al turpiloquio nelle relazioni interpersonali, soprattutto quando ciò avvenga in presenza di colleghi di lavoro della vittima e di avventori del ristorante, inevitabilmente compromettendo la dignità e la reputazione di costei.