La Corte di Cassazione con ordinanza n. 36451 del 24 novembre 2021, è intervenuta in merito ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura di licenziamento collettivo, affermando che le parti possono legittimamente differire da quelli proposti dal legislatore. Nel caso specifico le parti sociali avevano individuato i lavoratori da licenziare unicamente tra quelli presenti all’interno della sola unità produttiva da dismettere.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato che nell’ambito di un licenziamento collettivo è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità.
Inoltre è del pari legittima la scelta di escludere dalla comparazione i lavoratori di equivalente professionalità che siano però addetti ad unità produttive non soppresse dislocate sul territorio nazionale in quanto la circostanza, da accertarsi in concreto e nello specifico verificata, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo.