A partire dal 11 novembre 2021, sarà possibile inoltrare la domanda per fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni “agevolate” di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, utilizzando il nuovo modulo “92-2012” presente nel “Cassetto Previdenziale” del sito Inps.
Lo ha comunicato lo stesso Istituto con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021.
I datori di lavoro che intendono accedere al beneficio previsto dalla legge n.178/2020 per le sole assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero, valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento e l’elemento della sezione .
L’Inps, inoltre, precisa che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on line. Se, invece, il modulo è stato già compilato per richiedere la fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel 2021, non si dovranno effettuare ulteriori adempimenti, “in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%”, si legge nel messaggio.
L’Istituto ricorda che l’esonero contributivo, di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e per una durata massima di 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o a termine delle donne “svantaggiate”, nonché in caso di trasformazione dei contratti di lavoro a termine in tempo indeterminato fino a un massimo di 18 mesi.
Spetta anche in caso di assunzioni a part-time, cooperative di lavoro e somministrazione. Non spetta, invece, per i contratti intermittenti e per le prestazioni occasionali. Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ad eccezione delle P.A