Con ordinanza n. 23143 del 19 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che “è pacifico che ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova che la stessa sia caratterizzata da gratuità”. Quest’ultima “deve consistere nell’accertamento di particolari circostanze che giustifichino la causa gratuita senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario”.