È nullo il patto di non concorrenza, se il corrispettivo è erogato mensilmente nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rendendo così indeterminato il suo ammontare.
Il Tribunale di Milano interviene sulla discussa questione della validità di un patto di non concorrenza il cui corrispettivo non sia fissato in una misura determinata, ma sia pagato in corso di rapporto come quota aggiuntiva alla retribuzione mensile: ne consegue, per la Giudice, il carattere indeterminato e indeterminabile di un elemento essenziale dell’accordo, che lo rende nullo. All’accoglimento della eccezione di nullità, che impedisce di considerare illecita la condotta del lavoratore per violazione del patto, segue tuttavia il diritto del datore di lavoro a ripetere il corrispettivo complessivamente erogato in corso di rapporto, ove il lavoratore non provi che lo stesso ha assunto in realtà natura retributiva.