Così si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12932 del 13 maggio 2021.
La rinuncia al periodo di preavviso, formalizzata in un atto transattivo successivo al licenziamento, non esonera il datore dall’obbligazione contributiva nei confronti dell’ente di previdenziale: l’obbligazione contributiva sussiste a prescindere dal fatto che la retribuzione cui essa si riferisce sia stata versata o rinunziata.