Con sentenza del 17 marzo 2021 (C-652/19) la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato conforme al diritto comunitario quanto stabilito dall’art. 10 del D.L.vo n. 23/2015 che, in caso di violazione dei criteri di scelta a seguito di procedura collettiva di riduzione di personale, prevede una indennità risarcitoria nei confronti dei lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, in luogo della reintegra nel posto di lavoro prevista per i lavoratori assunti prima di tale data.
Secondo i giudici europei la disparità di trattamento lamentata dal Tribunale di Milano rispetto alla Direttiva Comunitaria n. 98/59 non sussiste in quanto la stessa fa riferimento alla procedura collettiva da seguire e non alle conseguenze del licenziamento. La disparità di trattamento (reintegra e indennità risarcitoria che, dopo e modifiche introdotte con il Decreto legge n. 87/2018 è compresa tra 6 e 36 mensilità) non vìola il principio di non discriminazione ma è dettata dalla necessità di promuovere l’occupazione stabile a tempo determinato e, di conseguenza, ciò giustifica l’adozione di norme speciali.