A seguito del protrarsi della crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica, le aziende possono sfruttare gli sgravi contributivi che si prospettano nel panorama giuridico italiano.
Una agevolazione interessante nell’attuale panorama, è quella del cd. “Apprendistato di qualificazione e riqualificazione” di cui all’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 che recita “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
La vera grande novità è quella della possibilità per i datori di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i beneficiari di trattamento di disoccupazione senza alcun limite di età.
E per la formazione?
In tema di formazione rivolta all’apprendistato professionalizzante e specificamente per la formazione di base e trasversale è intervenuto l’Interpello del Ministero del lavoro n. 5/2017 che, al riguardo chiarisce che nel caso di contratto di apprendistato senza limiti di età, la formazione di base e trasversale risulta ultronea e quindi non necessaria se la stessa è stata acquisita dal lavoratore nelle pregresse esperienze lavorative.